Le “regole” in FVG fino al 18 maggio

Nuova autocertificazione:

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_maggio_2020.pdf

Ordinanza

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_12_PC_FVG_dd_3_05_2020.pdf

Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha firmato l’ordinanza numero 12 che, a partire dal 4 maggio e fino al 18 maggio, integrerà le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile.

In base all’ordinanza, sono permessi gli spostamenti all’interno del territorio regionale per tutte le attività consentite.

Entrando nello specifico, l’ordinanza contiene l’obbligo di chiusura nelle giornate festive solo per i supermercati e gli ipermercati; vengono, invece, prorogate le disposizioni relative ai mercati all’aperto e al chiuso – ovvero le analoghe forme di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari e prodotti florovivaistici – nei Comuni nei quali sia stato adottato un apposito piano che preveda la perimetrazione delle superfici, la presenza di un unico varco d’accesso separato da quello di uscita, il contingentamento delle presenze, l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione individuale e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.

In tutti i negozi resta l’obbligo di mettere a disposizione dei clienti all’ingresso e all’uscita soluzioni idroalcoliche per la igienizzazione delle mani; per i negozi di generi alimentari e laddove vi sia manipolazione di ortofrutta, pane o altri alimenti a questo obbligo si aggiunge l’utilizzo dei guanti monouso.

L’ordinanza 12 introduce inoltre la possibilità di accedere ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Il permesso di svolgere attività di manutenzione e riparazione, precedentemente limitato alle imbarcazioni, viene allargato agli immobili diversi dall’abitazione principale, alle biciclette, ai camper, alle roulotte e ai velivoli.

Per quanto concerne l’attività motoria, rimane il vincolo delle distanze di sicurezza e il divieto a utilizzare gli spogliatoi, ma decade l’obbligo di non uscire dal proprio Comune di residenza e di utilizzare le mascherine (o una protezione per naso e bocca) nei luoghi isolati; via libera inoltre agli allenamenti in forma individuale di atleti professionisti e non, anche con l’istruttore, senza distinzione tra discipline individuali e di squadra.

L’accesso a parchi, giardini e cimiteri, consentito ai sensi dell’ordinanza 12, andrà regolamentato, tanto nelle modalità quanto negli orari, dalle singole Amministrazioni comunali. In merito alla riapertura delle biblioteche, è permessa per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità che evitino il rischio di contagio.

Tra le ulteriori misure previste dall’ordinanza 12, l’autorizzazione alla pratica della pesca sportiva dilettantistica e all’allevamento e addestramento di animali. Di particolare rilevanza è infine l’articolo che deroga all’obbligo di utilizzare le mascherine (o adeguate protezioni per naso e bocca) e al rispettare le distanze di sicurezza: non saranno obbligatorie quando si è alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo quelli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro; per i bambini di età inferiore ai sei anni; in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina; per chi soggiorna da solo in locali non aperti al pubblico.

https://www.ilfriuli.it/articolo/politica/ecco-le-regole-per-il-fvg-fino-al-18-maggio/3/219280

Obbligo di mascherine (o coprire naso e bocca) e guanti monouso negli esercizi commerciali di generi alimentari in Friuli Venezia Giulia

Coronavirus: no obbligo mascherina, ma coprire naso e bocca

Trieste, 3 apr – All’interno di mercati e degli esercizi commerciali di generi alimentari del Friuli Venezia Giulia l’obbligo per tutti è di coprire il naso e la bocca, con mascherine o altre protezioni, e di utilizzare guanti monouso (anche gli stessi forniti dai supermercati, ove presenti).

E’ quanto va evidenziato a proposito dell’ordinanza n.7 firmata oggi dal governatore Massimiliano Fedriga nell’ambito delle misure per il contenimento del Covid-19.

Viene così recepita un’indicazione largamente condivisa dalla comunità scientifica, sempre ricordando che l’utilizzo delle protezioni, per essere efficace, va abbinato all’osservanza della distanza di sicurezza tra le persone. ARC/PPH

Fonte: http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&nm=20200403210153013

L’ordinanza contingibile e urgente n. 7/PC http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_n_7_PC_FVG_dd_03_04_2020.pdf

Ordinanza da oggi fino al 1° marzo sul Coronavirus in Friuli Venezia Giulia

CHI HA TESTA RAGIONI CON LA SUA TESTA

Ministero della Salute

Ordinanza contingibile e urgente n.

Il Ministro della Salute
di Intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia


Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
Tenuto conto inoltre che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Visto che si sono verificati finora 25 casi nel territorio della Regione Veneto nei Comuni di Vò (PD) e in quello di Mira (VE) e che, per entrambi i Comuni, non è stato ancora identificato il caso indice;
Tenuto conto che tale evento potrebbe allargare i focolai epidemici anche ad altri territori della Regione Veneto e del territorio nazionale e che, essendo in corso la completa definizione della catena epidemiologica, non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza di immediate misure di contenimento,
Considerata la contiguità territoriale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rispetto alla Regione Veneto, con conseguente rilevante rischio che l’emergenza epidemiologica da COVID-19, in atto sul territorio veneto, possa estendersi ed interessare la popolazione del Friuli Venezia Giulia;
Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza per emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;
Art. 1
(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Presidente della Regione adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica.
2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:
a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni;
b) Chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, corsi per educazione degli adulti e dei servizi per il diritto allo studio ad essi connessi, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
c) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
d) Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
e) Previsione dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Friuli Venezia Giulia da zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.


Misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sottoriportate:

1. Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si assiste persone malate.
8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
9. Contattare il Numero unico di emergenza 112 se si ha febbre o tosse e se si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni.
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.


f) Le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell’accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno.
g) Le strutture sanitarie intermedie, (quali RSA), le residenze protette per anziani e le strutture socio-assistenziali dovranno anch’esse limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti.
h) Si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonchè alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali.
i) Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aere e via acqua.
j) Sospensione delle procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario.

Art. 2
(Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 01.03.2020.
Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.
Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.
Copia dell’ordinanza viene inviata i prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).

Palmanova, 23 febbraio 2020​

Il Presidente ​Il Ministro della Salute
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia​​​

dott. Massimiliano Fedriga ​​ dott. Roberto Speranza

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