Ripassino

Tutti i DPCM sono stati dichiarati illegittimi da più tribunali :

🎯 TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE 6° CIVILE, NELL’ORDINANZA N°45986/2020 ha dichiarato – ILLEGITTIMI TUTTI I DPCM a partire dal 31-01-2020.

  • ILLEGITTIMO LO STATO DI EMERGENZA nel metodo e nel merito.
  • NULLIFICABILI TUTTI GLI ATTI da essi scaturiti.

🎯 SENTENZA 308/1990 CORTE COSTITUZIONALE :

“Non è permesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio di quella collettiva. Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche di fronte al generico interesse collettivo”.

🎯 Giudice di Pace di Frosinone (sentenza n.516/2020).

🎯 Tar del Lazio (ordinanza n. 7468/2020).

🎯 Tribunale Penale di Reggio Emilia (sentenza n. 54/2021, sezione GIP-GUP.).

Inoltre…

GAZZETTA UFFICIALE :

In base all’ Art.414 del c. p. Leggi 155/2005 e 152/1975 e dell’ art. 85,

Non si impone l’ uso di dispositivi medici per la protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica) né all’aperto, né presso Enti o esercizi e/o luoghi pubblici.

Considerato che lo stato di emergenza è stato “ANNULLATO” retroattivamente il giorno 16 dicembre del 2020; Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020

IL TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE 6° CIVILE, NELL’ORDINANZA N°45986/2020:

DICHIARA:

🟡 ILLEGITTIMI TUTTI I DPCM a partire dal 31-01-2020,

🔵 ILLEGITTIMO LO STATO DI EMERGENZA nel metodo e nel merito

🟢 NULLIFICABILI TUTTI GLI ATTI da essi scaturiti!

A seguito delle udienze, concesse presso la CAMERA DEI DEPUTATI, ad Avvocati e Medici, il Dr. Pasquale Bacco, specialista in esami autoptici, ha eseguito accurate, minuziose e corrette indagini a riguardo; si è evinto ed è emerso che:

UFFICIALMENTE, NON SONO STATI REGISTRATI DECESSI ATTRIBUIBILI AL VIRUS SARS-COV2, CONOSCIUTO COME COVID-19.

“Ogni decesso si è verificato per complicanze relative a patologie pregresse e trattamenti sanitari impropri, aggressivi e tossici forniti con protocolli errati ed obbligati dall’Ordine dei medici, colluso con le case farmaceutiche al fine di condurre una vaccinazione di massa, meglio conosciuta come terapia genica sperimentale”.

INOLTRE…

LA SENTENZA 308/1990 CORTE COSTITUZIONALE cita quanto segue:

“Non è permesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio di quella collettiva.
Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche di fronte al generico interesse collettivo”

ALTRI MOTIVI DI ILLECITO RELATIVI AI DISPOSITIVI MEDICI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (Mascherina chirurgica):

  • PROCURATO ALLARME Art.658 del codice penale
  • TRUFFA AGGRAVATA Art.640 del codice penale
  • ABUSO DI AUTORITÁ Art. 608 del codice penale
  • VIOLENZA PRIVATA Art. 610 del codice penale
  • VIOLAZIONE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA Art. 1 – 2 – 4 – 10 – 13 – 16 – 32 – 41 – 54 – 78
  • VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE DI OVIEDO Art. 5
  • VIOLAZIONE DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI Art.3

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